ALLEGATO “A” ALL’ATTO N. 12.671 DI RACCOLTA
STATUTO DEL CONSORZIO
Art. 1 – COSTITUZIONE
Con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Apricena, è costituito in Apricena un consorzio tra artigiani e piccole e medie imprese del settore lapideo denominato “CONPIETRA – Consorzio per la valorizzazione del marmo di Apricena”, facultato a svolgere attraverso una propria organizzazione attività anche con i terzi ai sensi degli articoli 2612 e seguenti del codice civile. Il consorzio è disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme del presente statuto.
Art. 2 – SCOPI
Il consorzio non ha scopo di lucro e si propone di promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione della produzione e la commercializzazione dei prodotti dei consorziati e migliorare le condizioni produttive, economiche, sociali e culturali degli stessi; in tale ambito, esso si pone i seguenti scopi: a) l’acquisto e l’importazione per conto dei consorziati di beni strumentali, materie prime, semilavorati, materiali ausiliari e servizi in genere; la realizzazione e la gestione di impianti di depurazione, di utilizzo e di discarica dei materiali provenienti dalle imprese del settore; il controllo qualitativo e la creazione di marchi di qualità; lo svolgimento di servizi tecnici, legali e contabili anche a mezzo della realizzazione di centri meccanografici in comune; l’assistenza alle imprese partecipanti nella soluzione dei problemi del credito, anche attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche; b) la realizzazione di una rete commerciale comune finalizzata alla distribuzione ed alla esportazione dei prodotti dei consorziati; la partecipazione a gare ed appalti sui mercati nazionali ed esteri; l’uniformità dei prezzi di vendita dei prodotti dei consorziati mediante la redazione di un listino prezzi comune; l’acquisizione, la realizzazione e la gestione in comune di magazzini, di cave, aree attrezzate, laboratori per analisi per prove sui materiali anche ai fini della certificazione di qualità di cui alla lettera precedente; centri per il commercio; c) la promozione della attività di vendita attraverso la organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche e similari; lo svolgimento di azioni pubblicitarie; l’espletamento di studi e ricerche di mercato; l’approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo; lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche produttive; la prestazione di assistenza e consulenza tecnica (anche nel settore della sicurezza del lavoro) e la formazione professionale. Il consorzio potrà svolgere, in modo accessorio e complementare, la propria attività anche in favore di imprese del settore non consorziate se ritenuto opportuno per i propri equilibri di gestione, anche previo compenso. Il consorzio potrà svolgere, inoltre, qualunque altra attività connessa e/o affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, produttiva e commerciale necessarie od utili alla realizzazione degli scopi consortili. Il consorzio sarà iscritto, ai sensi di legge, presso il Registro delle Imprese territorialmente competente e sarà iscritto presso albi, registri, elenchi compatibili con il proprio oggetto sociale.
Art. 3 – SEDE
Il consorzio ha sede in Apricena (Foggia), al viale Giuseppe Di Vittorio n.105. Qualora la normativa lo dovesse consentire la modifica della sede nell’ambito del comune di Apricena non costituisce modifica dello statuto e sarà deliberata dalla assemblea ordinaria delle ditte consorziate. Di fronte al consorzio, il domicilio dei consorziati è quello risultante dal libro delle ditte consorziate.
Art. 4 – POTERI
Per la realizzazione degli scopi indicati nel precedente art. 2, il consorzio ha la facoltà di agire sia in nome proprio e per conto di tutti o di alcuni dei consorziati sia in nome e per conto proprio attraverso la istituzione di una propria organizzazione destinata a svolgere attività con i terzi ai sensi dell’art. 2612 e seguenti del codice civile.
Art. 5 – DURATA
La durata del consorzio è stabilita fino al 31.12.2025. Il consorzio potrà essere sciolto, oltre che nei casi previsti dalla legge, quando lo delibera l’assemblea straordinaria.
Art. 6 – REQUISITI DEI CONSORZIATI
Possono essere ammesse nel consorzio le imprese artigiane, le piccole e medie imprese in qualsiasi forma costituite, i consorzi, esercenti le attività di estrazione o lavorazione dei prodotti lapidei in genere od attività connesse ai detti settori. Possono essere consorziati anche enti pubblici e privati che perseguono gli scopi del consorzio. Per l’ammissione al consorzio è necessario presentare domanda scritta diretta al consiglio di amministrazione secondo le modalità da questo indicate. Sulla domanda di ammissione decide il consiglio di amministrazione con decisione non impugnabile. In caso di cessione, successione, donazione, affitto o godimento di azienda od evento similare, previa domanda dell’interessato, il consiglio di amministrazione potrà volturare la partecipazione al consorzio in favore del neo titolare della azienda.
Art. 7 – RECESSO ED ESCLUSIONE
La qualità di consorziato si perde: a) per recesso; b) per esclusione; c) per cessazione della attività del consorziato. Il consorziato che intende recedere dal consorzio dovrà presentare richiesta motivata al consiglio di amministrazione; sulla domanda decide il consiglio di amministrazione. L’esclusione potrà essere deliberata dal consiglio di amministrazione a carico del consorziato che abbia violato in modo grave lo statuto, i regolamenti interni, le delibere degli organi consortili, o che abbia recato un danno grave al consorzio. Inoltre, la esclusione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del consorziato che senza giustificato motivo non partecipi (di persona o tramite delega) a due o più assemblee delle ditte consorziate nel corso dello stesso anno solare; la partecipazione si considera comunque avvenuta anche solo in prima o seconda convocazione. Il consiglio di amministrazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, contesterà i detti fatti al consorziato; questi, nei quindici giorni successivi, potrà esporre le proprie ragioni. Solo dopo detto termine, il consiglio di amministrazione potrà assumere adeguata decisione a riguardo comunicata all’interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La perdita della qualità di consorziato avverrà in modo automatico in caso di cessazione dell’attività lapidea da parte del consorziato. La perdita della qualità di consorziato non dà diritto al rimborso della quota di fondo consortile e non libera il consorziato stesso dall’obbligo del pagamento dei contributi maturati e non ancora versati e dalla regolarizzazione di ogni altra pendenza. Contro le deliberazioni del consiglio di amministrazione prese a norma del precedente articolo non è ammesso ricorso.
Art. 8 – FONDO CONSORTILE
Il fondo consortile è costituito: a) dai contributi versati dai consorziati all’atto della costituzione del consorzio e dell’ammissione a consorziato, la cui entità è determinata dalla assemblea dei consorziati; b) da contributi e versamenti eseguiti a qualsiasi titolo a favore del consorzio da parte di enti pubblici e privati; c) dai contributi straordinari versati dai consorziati per particolari finalità; d) da ogni altro bene, contributo o versamento pervenuto al consorzio. Ciascun consorziato non potrà sottoscrivere una quota consortile in misura superiore al venti per cento dell’intero ammontare del fondo consortile. Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dal consorzio verso i terzi. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, il consiglio di amministrazione dovrà senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti.
Art. 9 – FONDO SPESE DI GESTIONE
Sulla base dei servizi prestati dal consorzio ed utilizzati dai consorziati, ciascun consorziato è tenuto a contribuire alle spese di gestione secondo le modalità e gli importi stabiliti dal consiglio di amministrazione.
Art. 10 – BILANCIO DI ESERCIZIO
Alla fine di ogni anno solare dovrà essere redatto a cura del consiglio di amministrazione il bilancio di esercizio; questo sarà sottoposto al controllo del collegio sindacale (se nominato); unitamente alla relazione del collegio sindacale (se nominato), dovrà essere depositato presso la sede del consorzio a disposizione dei consorziati almeno cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea ordinaria; per l’approvazione del bilancio da parte della assemblea ordinaria saranno rispettate le vigenti norme di legge. L’assemblea delibererà sull’utilizzo dell’eventuale avanzo di gestione o sulla copertura dell’eventuale disavanzo di gestione. E’ comunque esclusa la distribuzione di dividendi a favore dei consorziati.
Art. 11 – ORGANI DEL CONSORZIO
Sono organi del consorzio: a) l’assemblea dei consorziati; b) il consiglio di amministrazione; c) il presidente del consiglio di amministrazione; d) il collegio sindacale (se nominato).
Art. 12 – ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI
L’assemblea dei consorziati è costituita da tutti i consorziati; alla stessa partecipano senza diritto di voto (salvo che vi abbiano diritto nella eventuale qualità di consorziati) i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale (se nominato). L’impresa consorziata partecipa all’assemblea a mezzo del proprio titolare, amministratore o legale rappresentante; previa autorizzazione di questi in calce all’avviso di convocazione, l’impresa può essere rappresentata anche da un socio della stessa. L’assemblea ordinaria e quella straordinaria, quando sono validamente costituite, rappresentano l’universalità dei consorziati e le loro deliberazioni vincolano tutti i consorziati ancorchè assenti o dissenzienti. L’assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di assenza od impedimento di questi, dal vice-presidente; in caso di assenza od impedimento di ambedue, il presidente dell’assemblea sarà eletto dalla stessa; questa, inoltre, nomina, anche tra gli esterni al consorzio, il segretario e, se necessario, due scrutatori. Le deliberazioni dell’assemblea devono risultare dal verbale trascritto nel libro dei verbali delle assemblee; il detto verbale dovrà essere sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori, se nominati.
Art. 13 – CONVOCAZIONI E VOTAZIONI
L’assemblea sarà convocata a mezzo raccomandata (anche a mano, con firma per ricevuta su altra copia dell’avviso di convocazione) inviata almeno dieci giorni prima del termine fissato per la prima convocazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione della data, dell’ora e dell’ordine del giorno, sia per la prima sia per la seconda convocazione, fissata almeno un giorno dopo. L’assemblea potrà essere convocata anche in altro luogo diverso dalla sede consortile, purchè in Italia. L’assemblea sarà sempre regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i consorziati ed i componenti del consiglio di amministrazione e i componenti effettivi del collegio sindacale (se nominato). Ciascun consorziato ha diritto ad un voto. A mezzo di apposita delega scritta, il consorziato può delegare un altro consorziato per la partecipazione e per la votazione in assemblea; la delega non è ammessa in favore di consorziato investito di cariche consortili; in ogni caso, il consorziato, a mezzo di atto con firma autenticata da notaio, potrà farsi rappresentare nelle assemblee da un procuratore speciale; ogni consorziato non può rappresentare più di altri due consorziati. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell’assemblea e conservate tra gli atti del consorzio. Per le votazioni si procede di regola per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell’assemblea.
Art. 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea viene convocata dal consiglio di amministrazione quando questi lo ritiene opportuno o necessario oppure quando ne faccia richiesta scritta, con l’indicazione degli argomenti da trattare, almeno un quinto dei consorziati o il collegio sindacale (se nominato); in questi ultimi casi, la convocazione dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per la approvazione del bilancio di esercizio. L’assemblea ordinaria sarà validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei consorziati. In seconda convocazione essa sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati presenti o rappresentati. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei consorziati presenti. L’assemblea ordinaria ha competenza generale, salvo quanto riservato all’assemblea straordinaria dei consorziati od agli altri organi del consorzio.
Art. 15 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea straordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione quando questo lo ritiene opportuno o necessario oppure quando ne faccia richiesta scritta, con l’indicazione degli argomenti da trattare, almeno due quinti dei consorziati o il collegio sindacale (se nominato); in questi ultimi casi, la convocazione dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. L’assemblea straordinaria sarà validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi dei consorziati. In seconda convocazione essa sarà validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei consorziati. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei consorziati presenti. L’assemblea straordinaria delibera: a) sulle modifiche da apportare al presente statuto; b) sullo scioglimento del consorzio; c) sugli altri argomenti ad essa rimessi dalla legge o dal presente statuto.
Art. 16 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il consiglio di amministrazione è composto da tre a sette membri, eletti anche tra gli esterni alle ditte consorziate. Potranno far parte del consiglio di amministrazione, se ritenuto opportuno dalla assemblea dei consorziati, alcuni membri designati dall’Amministrazione Comunale di Apricena e dalle sedi provinciali di Foggia della C.N.A. e della CONFAPI. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno il presidente ed il vice-presidente. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente (o da chi lo sostituisce) quando ritenuto opportuno oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti dello stesso o il collegio sindacale (se nominato). L’avviso di convocazione, contenente l’indicazione del luogo, della data, dell’ora e delle materie da trattare, e diretto a ciascun consigliere e componente il collegio sindacale (se nominato), deve pervenire, anche a mezzo raccomandata a mano oppure tele-fax, almeno cinque giorni prima del giorno della riunione. In mancanza delle suddette formalità, le riunioni sono regolarmente costituite con la presenza di tutti i consiglieri ed i componenti del collegio sindacale (se nominato). La riunione sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei consiglieri. Le riunioni sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione; il consiglio di amministrazione nominerà un segretario scegliendolo anche all’esterno dello stesso consiglio. Le deliberazioni del consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, la proposta si considera respinta. I membri del consiglio di amministrazione non hanno diritto ad alcun compenso; essi hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute nell’interesse del consorzio.
Art. 17 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la ordinaria e straordinaria gestione del consorzio; in particolare: a) attua le deliberazioni adottate dall’assemblea; b) redige il bilancio di esercizio; c) determina l’ammontare dei contributi annuali necessari per le spese di funzionamento del consorzio; d) predispone i regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria; e) delibera sulla ammissione, sul recesso e sulla esclusione dei consorziati; f) assume il personale necessario al funzionamento del consorzio, determinandone funzioni e trattamento economico; g) procede al riparto tra i consorziati di eventuali commesse; h) nomina procuratori per determinati atti o categorie di atti; i) decide su tutte le materie rimesse alla sua competenza dal presente statuto o da eventuali deliberazioni dell’assemblea.
Art. 18 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il presidente del consiglio di amministrazione ha la firma e la legale rappresentanza del consorzio di fronte ai terzi e davanti a tutte le giurisdizioni; lo stesso dispone per l’esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili ed adempie agli incarichi conferiti dal consiglio di amministrazione e dall’assemblea dei consorziati. In caso di assenza od impedimento del presidente, tutti i poteri dello stesso potranno essere esercitati dal vice-presidente; la firma del vice-presidente fa fede di fronte ai terzi dell’assenza o dell’impedimento del presidente.
Art. 19 – COLLEGIO SINDACALE
La nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ma è rimessa di volta in volta alla volontà della assemblea ordinaria delle ditte consorziate; il collegio sindacale, se nominato, è funzionante ai sensi di legge, è composto da un presidente, da due sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, nominati dall’assemblea ordinaria anche tra i non consorziati. Se nominato, il collegio sindacale ha il compito di vigilare sull’amministrazione e sulla contabilità del consorzio; esso dura in carica tre anni; i componenti sono rieleggibili. L’assemblea dei consorziati che nomina i sindaci determina il compenso loro spettante per tutta la durata della carica.
Art. 20 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Ogni controversia che potesse sorgere tra i soci ovvero tra i soci e il consorzio che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il Consorzio. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del Collegio Arbitrale. La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale. Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. Esso deciderà in via irrituale secondo equità. Resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti. Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell’arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo del 17 gennaio 2003 n.5.
Art. 21 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO
Il consorzio si scioglie nei casi previsti dalla legge oppure quando lo delibera l’assemblea straordinaria dei consorziati. In caso di scioglimento, l’assemblea straordinaria dei consorziati determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori. Il consorziato avrà diritto al rimborso delle quote fino a concorrenza dell’importo effettivamente versato. L’eventuale residuo attivo sarà destinato nei modi previsti dall’assemblea.
Art. 22 – NORMA FINALE
Per tutto quanto non disposto dal presente statuto, si rinvia alle vigenti norme di legge. All’originale firmato: Pacilli Leonardo – Pasquale de Candia Notaio, segue impronta sigillo notarile.